Art. 1.

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno».